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Presentazione Ddl Edilizia. PDF Stampa E-mail

Lunedì 9 febbraio il deputato Roberto Cassinelli (PdL) ed il senatore Enrico Musso (PdL) hanno tenuto una conferenza stampa per presentare ai media un disegno di legge avente come oggetto alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in tema di termini per l’impugnazione dei permessi di costruire da parte di soggetti terzi. 


 
“Nella stesura del disegno di legge – spiega Musso – abbiamo pensato soprattutto alle famiglie, ma anche alle imprese di costruzione ed agli investitori esteri.”
 
Il termine per impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale il permesso di costruire decorre, per i terzi danneggiati, da quando essi abbiano avuto piena conoscenza del permesso stesso (ad esempio, attraverso il rilascio della copia del permesso che sia stata rilasciata dal Comune). In difetto, il termine decorre dall’ultimazione dei lavori. Pertanto, chiunque acquisti un terreno edificabile nel cui ambito sia già stato approvato un progetto di costruzione, o chiunque venda "sulla carta" alloggi ancora da costruire secondo un progetto già approvato dal Comune, oppure ancora chiunque stipuli un contratto di appalto per eseguire i lavori, è esposto ad un rischio gravissimo che può durare un indeterminato numero di anni, precisamente fino a sessanta giorni (o centoventi, rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato) dopo l’ultimazione dell’intera costruzione.   
 
“I soggetti legittimati od interessati a proporre azioni di ricorso - prosegue Musso - come ad esempio i proprietari di fondi limitrofi, i comitati e le associazioni ambientaliste, sono innumerevoli, ed in genere agiscono con l’obiettivo di transigere, non essendovi proporzione tra il rischio corso dal ricorrente (che può perdere solamente le spese legali) e quello corso dal committente l’opera che si sta costruendo o si sta per costruire (che, al contrario, talvolta rischia di compromettere operazioni di enorme valore). Per porre rimedio a questa situazione, sarebbe opportuno estendere ai titoli edilizi (permessi di costruire e denunce di inizio attività, di seguito anche semplicemente "DIA") la regola che vale per tutti gli atti regolamentari e per i soli progetti edilizi approvati con valutazione di impatto ambientale.”
 
In particolare, l’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, stabilisce che "il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuto comunque piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di leggi o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.  
 
“Nonostante il Testo Unico dell’Edilizia - spiega Cassinelli -  preveda, all’articolo 20, comma 7, la pubblicazione del permesso di costruire, la Giurisprudenza continua a far decorrere il termine per il ricorso non dalla pubblicazione del permesso o della DIA, bensì dall’avvenuta presa di coscienza degli stessi da parte del soggetto ricorrente.”
 
“La presente proposta di legge - precisa Cassinelli - vuole far sì che i permessi di costruire e le denunce di inizio attività siano pubblicati nell’albo pretorio del Comune e sulla stampa, così da far decorrere i termini per i ricorsi dal giorno di pubblicazione.”

Scarica il Disegno di legge .